
Mercato Rosati, sabato scorso. Tutto regolare. Proprio come richiede la legge.
Ortofrutta
Ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n. 2200/96, per i Prodotti Venduti al Dettaglio allo Stato Sfuso è necessario che il rivenditore apponga sulla merce un cartello sul quale figurino in caratteri chiari e leggibili le indicazioni relative:
alla varietà (le norme di qualità/commercializzazione relative ad ogni prodotto stabiliscono come va indicata in relazione alla specie);
all’origine del prodotto (Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione);
alla categoria (I, II, Extra, individuata sempre in relazione alle caratteristiche del prodotto come previste dalle specifiche norme di qualità);
agli eventuali additivi aggiunti per il trattamento di superficie della frutta confezionato.
eventuale calibro (facoltativo)